Il diritto di accesso generalizzato è invece attribuito dal comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 33/2013, per l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Anche l’esercizio di questa facoltà, come per l’accesso “civico”, può essere esercitata da chiunque. Restano esclusi da tale accesso “generalizzato” i dati e documenti per i quali sussistano le limitazioni indicate dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. Le condizioni per l’esercizio del diritto di accesso generalizzato sono stabilite dalla legge per “denotazione”, mediante indicazione dei casi e limiti all’esercizio del diritto. In tale situazione, la disposizione sull’accesso generalizzato è suscettibile di interpretazione estensiva, come peraltro indicato nelle linee guida A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016.